Ripassare cose non semplici fa sempre bene e quindi ecco una rispolverata sulle coperture assicurative.

     Ecco alcuni chiarimenti sulle polizze assicurative che l’aeromodellista dovrebbe conoscere e sulle quali, purtroppo, esiste moltissima confusione che potrebbe essere anche la causa di incomprensioni con l’assicuratore con ripercussioni sull’eventuale risarcimento dei danni verso terzi.

Io sono meglio di te…!
     Innanzitutto permettetemi di osservare che se un Club avesse trovato veramente condizioni più favorevoli di quelle insite nello Speciale Pacchetto FIAM, dimostrabili per iscritto e non a parole, mi complimenterei senz’altro con lo stesso per questa importante conquista ma, se come al solito ciò non corrisponde a verità o peggio il Club tiene per sé tali mirabolanti condizioni, mi stupirei molto perché lo stesso, nell’ambito di una corretta applicazione dello spirito associazionistico (i doveri dovrebbero essere equamente distribuiti) non ha provveduto a farle conoscere alla associazione nazionale di appartenenza per far sì che anche tutti gli altri ne possano, eventualmente, usufruire.
     L’affermare, tout court e senza confronto, che “io sono meglio di te” è tipico del qualunquismo più becero ed è la solita maldestra affermazione che viene usata allorché si crede (o si è stati convinti da altri) di aver fatto l’”affare del secolo” e che, per puro egoismo, non lo si vuol condividere con nessun altro, mentre il corretto confronto, da sempre, è ciò che fa migliorare le cose, qualsiasi cosa, e quindi anche la vita aeromodellistica.
     Ma la verità vera ed inconfutabile è che da trenta anni a questa parte nessuno è mai riuscito a trovare qualcosa di validamente alternativo a quanto offerto da FIAM® anche in questo campo e quindi sarebbe meglio non fare affermazioni di questo genere prima di andarsene altrove, che tra l’altro è sempre consentito.
     Sicuramente si può cambiare ma, per favore, non si usi la scusa, un poco puerile in vero, di aver trovato di meglio anche perché nel campo assicurativo nessuno regala niente. Anzi.
     Basta leggere infatti le condizioni assicurative offerte da altre compagnie assicurative alle associazioni e confrontarle con le nostre per rendersi conto che quanto qui asserito sono fatti e non parole tenuto anche conto che i costi delle varie combinazioni offerte dalla FIAM® sono da anni fermi all’origine.

Le polizze mirabolanti.
    L’ultimo notizia in merito a queste … favolose garanzie è che un’associazione ha fatto girare la notizia, riguardante ovviamente una mirabolante polizza assicurativa RCT, che viene  offerta come una … strenna …..di Natale il cui costo, ma solo fino alla Befana, sarebbe stato addirittura scontato!
     Cioè a dire che anche questo bene non facile da gestire, difficile da interpretare e che dovrebbe dare la miglior sicurezza possibile viene equiparato ad un prodotto da dare …. in saldo o nel periodo delle feste natalizie!
     Questa polizza, che abbiamo avuto sott’occhio, copre aeromodelli solo per uso ricreativo (e ci mancherebbe…!!!) ma, in caso di danno,  esiste una franchigia di € 250,00 (che non è poco) ed un massimale di € 1.000.000,00 (un milione) che è assolutamente ridicolo in relazione ai possibili danni che gli aeromodelli o i multicotteri possono causare a terzi.
     Ma le sorprese non finiscono qui in quanto tra le condizioni particolari di quella polizza ce ne sono alcune che  sono molto pesanti per le conseguenze che le stesse potrebbero portare in capo al malcapitato sottoscrittore, ovviamente in caso di sinistro.
     Ad esempio si legge che il peso massimo del modello o del drone al decollo (quindi compreso il carburante) è di kg.2,0, che detto aeromodello deve essere utilizzato nel rispetto del regolamento ENAC o delle normative emesse da altre autorità e che non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.
     Se poi vogliamo anche guardare al prezzo, non certamente leggero, non possiamo non osservare che una simile offerta non è assolutamente concorrenziale, anzi.
     A questo proposito voglio ricordare un aneddoto che gira da tempo al mio Club di auto storiche.
     Avviene infatti che un socio, apprezzato intenditore e possessore di una Porsche, decida di acquistare una luccicante e rossa Ferrari ed a chi gli chiedeva come mai avesse fatto quella scelta, rinunciando così alla sua affidabilissima auto di Stoccarda,  lui rispondeva che quell’auto gliel’aveva consigliata un amico e che era un’occasione da non perdere.
     Beh, per farla breve, l’anno successivo lo si è rivisto ai raduni senza quella Ferrari ed a chi gli chiedeva di questo nuovo cambio repentino lui rispondeva: lascia perdere ho fatto l’acquisto più sbagliato che potessi fare…!!!!

Come si giudica la bontà di una polizza?
     Attenzione, non sto dicendo che le altre polizze siano carta straccia, ci mancherebbe, ma sostengo a ragion veduta che tra polizza e polizza possono esistere garanzie, condizioni e quindi coperture molto diverse e, come ormai è inequivocabile, molto inferiori a quelle offerte dalla FIAM® il che si traduce semplicemente in minor sicurezza per Presidenti, segretari, consiglieri e soci e perché nò anche per chi, sfortunatamente, viene colpito da un aeromodello.
     Per giudicare se un prodotto assicurativo è meglio di un altro occorre essere degli esperti perché le polizze bisogna saperle leggere (ricordatevi le solite frasi scritte in piccolo o in doppia firma…!!!)  e la bontà o meno di una assicurazione (intesa come contratto, come intermediario o come Compagnia Assicuratrice) la si può verificare, di solito, solo a sinistro avvenuto e cioè quando il perito o l’ufficio sinistri della Compagnia di assicurazione ha emesso la sua … sentenza.

La differenza sostanziale tra socio e cliente
     Per meglio inquadrare questa dissertazione voglio ricordare ancora una volta che la FIAM® offre servizi ai propri SOCI e non ai suoi clienti e che conseguentemente c’è una sostanziale differenza tra l’essere soci e l’essere CLIENTI e quindi fra le polizze contratte con la FIAM® e quelle sottoscritte diversamente. 
      Nel prossimo capitolo esamineremo in dettaglio le garanzie, i massimali, le franchigie, ecc.

1. continua
(Continuiamo a parlare di assicurazioni)

2a parte

Il Massimale RCT di € 7.000.000,00 (settimilioni//00)
     Le garanzie RCT offerte dalla polizza FIAM® sono state modellate in base alle odierne esigenze che corrono in capo agli aeromodellisti o modellisti che siamo con un massimale unico di € 7.000.000,00 (settemilioni//00) cioè a dire che questo importo è il massimo del risarcimento che la Compagnia erogherà per un sinistro fatto da un socio verso Terzi e vale sia per persone che per cose o per tutte e due le entità insieme.
     Quindi è la solita bufala messa in giro da qualche ignorante quella che afferma che il nostro massimale sia a “consumo” sostenendo cioè che quando avviene un sinistro l’importo liquidato va a diminuire l’importo massimo assicurato.
     Invece nella nostra polizza si afferma ben chiaro che il massimale è a totale disposizione dell’aeromodellista causante il danno (e speriamo che ciò non avvenga mai !)
     Detto massimale rimane tale e quale per tutto l’anno assicurativo perché in polizza viene dichiarato che quel massimale è “per sinistro” e rimane tale anche se diversi aeromodellisti, cosa quasi impossibile se non pensando alla responsabilità oggettiva del club, causassero nello stesso momento, nella stessa ubicazione, nello stesso giorno un danno, diciamo, di tipo collettivo.
     A qualcuno sembra che questo sia un massimale esagerato ma pensate solo alla possibilità, neppure poi tanto remota oggi, visto i precedenti, che un modello a turbina puntando incontrollato verso il cielo possa impattare un ultraleggero, un elicottero o un aereo commerciale e fate i vostri conti.
     A tal proposito non posso che rabbrividire al pensiero di quell’aliante tutto fibra che, sfuggito al controllo del suo pilota, ha impattato qualche tempo fa contro il vetro anteriore di un pullman che, carico di vacanzieri felici, risaliva la montagna per raggiungere la località sciistica prescelta.
     Si pensi solo a cosa sarebbe potuto succedere se il vetro, così colpito, fosse esploso o l’autista per puro istinto avesse sterzato verso valle… un disastro ovviamente che fortunatamente si è risolto in un grosso spavento per tutti, pilota di aliante compreso, e con l’esborso da parte della compagnia di un importo modesto.
     .....o quando c’è stato il rischio concreto, in Piemonte, che un giovane ciclista potesse perdere l’uso delle gambe quando è incappato contro un terrapieno elevato in una pista di volo per aeromodelli per impedire che l’acqua scendesse dalla collina sull’asfalto della pista.
     Fortunatamente quel club era assicurato con FIAM e nessuna conseguenza economica è ricaduta sui dirigenti in quanto il Club era coperto anche per la sua Responsabilità oggettiva.
     L’ultima conferma di ciò nasce dalla richiesta di risarcimento che l’avvocato che difende i diritti dei parenti di una persona danneggiata dall’urto di aeromodello, ha indirizzato sia all’autore del sinistro che al presidente del campo volo dove il sinistro è avvenuto.
     Questi sono alcuni dei fatti accaduti ma ce ne sono tanti altri di simile importanza, e magari gli spettatori/autori di quei danni, leggendo queste mio scritto, forse, rabbrividiscono ancor oggi al ricordo di quanto accaduto.

I modelli NON in movimento sono coperti
     Come è risaputo è stato reintrodotto dall’anno scorso in garanzia il risarcimento dei danni ai modelli NON in movimento, garanzia che in passato aveva dato esperienze negative.
     Come promesso, dopo solo un anno, siamo riusciti nell’intento di far ripristinare questa garanzia, ma sta a noi oggi cercare di mantenerla il più a lungo possibile, usufruendone solo in casi certi e soprattutto senza approfittarne!

Non c’è FRANCHIGIA e non c’è RIVALSA
     Nella nostra polizza RCT non c’è franchigia e non c’è rivalsa nei confronti del responsabile del danno mentre è confermato che la garanzia vale in tutto il mondo, NESSUNA UBICAZIONE ESCLUSA dunque, salvo USA e CANADA in quanto il loro Codice Civile è molto particolare e quindi la gestione dei sinistri sarebbe per una Compagnia italiana oltremodo difficoltosa.
     A tal proposito è bene ricordare che nessuna polizza RCT esclude ovviamente l’uso del buon senso o meglio delle “cautele del buon padre di famiglia” (un caposaldo del nostro Codice Civile) cioè a dire che se un aeromodellista va a volare in piazza del Duomo a Milano e danneggia qualcuno, l’assicurazione paga il danno materiale e diretto fatto, ma il responsabile del danno sarà soggetto, molto probabilmente, alle conseguenze penali che la sua azione sconsiderata ha causato.
     E come tutti sanno non esiste alcuna possibilità di coprire questo tipo di responsabilità e cioè quella penale.

Il socio danneggiante viene assistito direttamente dalla FIAM®
     Anche la gestione delle polizze continua ad essere, come si suol dire, fatta in casa e cioè il SOCIO (non il cliente) danneggiante potrà rivolgersi direttamente alla FIAM® che provvederà a fornirgli i migliori  consigli per la stesura della denuncia e soprattutto seguirà, per conto del socio stesso, presso l’Assicuratore il suo iter che potrebbe essere anche lungo ed intricato.
     Un normale “cliente” con polizza non FIAM dovrà invece rivolgersi direttamente all’assicuratore e quindi, senza possedere questo nostro importante filtro, dovrà provvedere in proprio e sempre in proprio dovrà seguire l’iter legato al risarcimento.
     Spesso poi avviene che, per danni modesti, l’assicuratore incarichi la FIAM® di concordare l’importo del danno con il danneggiato tagliando quindi i tempi per il risarcimento ed i costi relativi e ciò a dimostrazione anche della grande fiducia operativa in essere tra la FIAM® e l’assicuratore a conferma della piena  efficienza consolidata da anni, che ha portato ad una seria e competente collaborazione con grande beneficio per tutti.

Diffidate dalle imitazioni.
     In definitiva consiglio a tutti coloro che credono di aver trovato la “pietra filosofale”, a quelli che pensano di essere in grado di  destreggiarsi nel difficile percorso assicurativo, a quelli che dicono che il  costo assicurativo delle polizze FIAM® è elevato (!!!) di controllare e valutare bene le condizioni particolari (quelle dattiloscritte) e quelle generali (quelle a stampa) della polizza proposta o addirittura già sottoscritta in quanto è possibile che nelle polizze ci siano dei punti o dei commi che potrebbero riservare delle sorprese negative e, purtroppo, riscontrabili solo in caso di sinistro, con tutte le conseguenze del caso.
     Le polizze FIAM® sono state concepite dal sottoscritto oltre 30 anni fa, di queste stesse polizze ne usufruisco io direttamente quando mi diletto con i miei aeromodelli sul campo di volo anche se ormai  sono …. un pilota scarso, da decenni le seguo e le faccio modificare in continuazione anche perché lo scibile assicurativo ed i rischi connessi alla nostra attività mutano nel tempo, affinché le esigenze dei SOCI vengano adeguate con puntualità, affinché i sinistri (e sono numerosi ed anche gravi) siano pagati senza troppi patemi d’animo (ad oggi non abbiamo alcun sinistro rifiutato) e soprattutto chi usufruisce delle polizze assicurative FIAM® ottenga un servizio "in qualità di socio di una Associazione" e non come semplice e freddo cliente che viene gestito come…. un qualsiasi, freddo cliente.
     Credo quindi che sia chiaro come ciò costituisca non solo un valore aggiunto all’essere soci di FIAM® ma anche rappresenti una sostanziale differenza tra il socio di un Ente Associato FIAM® ed il socio di un club che ha trovato, così sembra, condizioni assicurative addirittura migliori di quelle offerte dagli assicuratori FIAM®.... sperando che poi non abbia a pentirsene.
     Infatti è chiaro anche ai più riottosi che un conto è il presentarsi all’assicuratore (che non è un ente di beneficienza) e discutere di massimali, premi e soprattutto sinistri con cognizione di causa e con alle spalle la forza contrattuale di una FIAM® ed un altro è discutere per 50 o 100 soci assicurandi senza conoscere il MESTIERE dell’Assicuratore.

 2. Continua
(Continuiamo a parlare di assicurazioni)

3a parte

Premi e provvigioni
     Innanzitutto voglio ricordare ancora una volta che la FIAM® offre servizi ai propri SOCI e non ai propri clienti, e di conseguenza c’è una sostanziale differenza tra l’essere soci e l’essere CLIENTI, e che la FIAM® non ha alcun interesse economico in questo servizio come in nessun altro.
     Aggiungo che, da sempre, il guadagno economico (provvigioni) che l’assicuratore terzo offre alla FIAM® forma oggetto di opportuna fattura da parte della FIAM® stessa a favore dell’assicuratore erogante, e la FIAM® inserisce l’importo così ottenuto nel suo bilancio annuale approvato poi nell’Assemblea generale dell’anno successivo.
     Più trasparenza di così… ma come al solito in questo mondo attuale la cattiveria, la cattiva informazione, l’invidia la fanno da padroni, purtroppo anche nel nostro hobby.
     Come controprova chiedete al vostro assicuratore di stornarvi (termine tecnico assicurativo che identifica l’operazione suddetta) almeno una parte delle sue provvigioni e vedrete cosa vi risponde (se volete posso elencarvi le classiche risposte…. Già confezionate per questi casi…).
 
Garanzie, Massimali, Sinistri, Premi RCT
     Le garanzie RCT che l’assicuratore della FIAM® offre sono state modellate sulla falsariga delle nuove odierne esigenze legate anche al Regolamento ENAC ed il massimale di € 7.000.000,00 (settemilioni) è unico, cioè vale per CIASCUN sinistro  che colpisca persone e cose.
     Ho fra le mai le polizze di alcune associazioni che hanno massimali assai più bassi, in qualche caso ridicoli e non posso che rabbrividire di fronte a questi documenti soprattutto quando sento dire che … ma cosa vuoi mai… prima che io causi un sinistro di quelle diemensioni…
     Nelle nostre polizze non c’è franchigia (NO’ FRANCHIGIA), non c’è rivalsa (NO’ RIVALSA) nei confronti del responsabile del danno mentre è confermato che la garanzia vale in tutto il mondo (NESSUNA UBICAZIONE ESCLUSA) salvo USA e CANADA in quanto il loro Codice Civile è molto particolare e quindi la gestione dei sinistri in Italia sarebbe oltremodo difficoltosa, come già detto più sopra, e c’è ben chiara la copertura della Responsabilità oggettiva del Club.

Responsabilità Oggettiva del Club.
     Nello Speciale Pacchetto Assicurativo FIAM® è compresa la Responsabilità Civile che incombe in capo al Club e quindi ai suoi dirigenti, garanzia questa ancora poco compresa ma fondamentale per una maggior tranquillità operativa di coloro che, sacrificando tempo e denaro, si occupano di gestire il Club per conto dei soci iscritti.
     Per meglio chiarire la portata di tale garanzia voglio ricordare solo due episodi, uno avvenuto negli anni ’90 e l’altro recentemente.
     Nel primo caso avvenne che un abusivo e cioè un non socio bucasse con il proprio aeromodello impazzito un capannone pressostatico posto vicino al campo di volo e dedicato al gioco del tennis.
     L’abusivo, spaventato ed evidentemente non assicurato, scappò abbandonando … baracca e burattini sul posto cosicché il proprietario della tensostruttura si recò nella pista limitrofa e bloccata la prima persona che incontrò si fece dare il nome del Presidente del Club cui rimproverare l’accaduto e chiedere ovviamente il risarcimento dei danni subiti.
     Se quel club non avesse avuto la garanzia della Responsabilità gestionale (era chiaro che il modello era decollato da quel campo e che il pilota fosse un aeromodellista, socio o non socio del club, poco importa) fornita dalla FIAM® il danno avrebbe dovuto essere risarcito con le sostanze del Club, se non con quelle dei dirigenti nel caso fosse stata accertata una loro specifica negligenza.
     Recentemente è invece avvenuto che uno spettatore entrasse nella zona posta attorno al campo di volo superando la sbarra d’accesso la quale, non si sa per quale ragione, si chiuse improvvisamente sbattendo violentemente sul cofano della sua auto.
     Poiché è compito della gestione del Club assicurarsi che le attrezzature del campo volo siano efficienti, sicure e non facciano danni a nessuno è stato evidente da subito che qualcuno doveva risarcire l’inconsapevole spettatore ma, ovviamente, non trovandosi colui che aveva mal posizionato la sbarra è stato chiamato a risarcire, come giusto, lo stesso Club, e la polizza della FIAM® li ha regolarmente sostituiti accollandosi il risarcimento.
     Per fortuna che il danno ha riguardato solo un cofano e non un'auto col tetto apribile, magari colpendo direttamente i passeggeri....... 
     Anche in questo caso la polizza contratta dalla FIAM® per conto del Club attraverso la garanzia della “Responsabilità oggettiva” ha provveduto al risarcimento ma non oso pensare, in caso contrario, alle conseguenze che tale danno avrebbe portato in capo al Presidente.
     Ma quali e quante sono le polizze in essere che hanno anche questa importantissima estensione? Da quanto mi risulta poche o addirittura nessuna salvo contrarre una polizza a parte per questo tipo di garanzia.
     Io spero quindi che almeno i dirigenti dei club non assicurati con FIAM® si preoccupino di controllare la polizza sottoscritta in quanto un danno non pagato, se di grave portata, potrebbe essere negativo per tutta la comunità.

 3. Continua
(Continuiamo a parlare di assicurazioni)

4° parte

Cosa è la Franchigia.
    La franchigia inserita in polizza corrisponde a quell’importo (piccolo o grande che sia) che viene sottratto dall’importo totale del risarcimento per un danno causato a terzi.
    Per meglio capirci pensate al perito della Compagnia di Assicurazione che stima il danno fatto all’automobile ferma nel parcheggio del campo di volo su cui un aeromodello si è schiantato e lo valuta in € 1.000,00.
    Se la franchigia è di € 250,00 il danno viene liquidato con € 1.000,00 ma, al netto della franchigia, diviene € 750,00.
    In questo caso le compagnie assicuratrici operano in due maniere: o pagano al danneggiato l’intero importo (€ 1.000,00) e poi si rivalgono cioè chiedono direttamente al danneggiante la restituzione di quanto pagato (ed in questo caso non vale la cosiddetta rinuncia alla rivalsa di cui parlerò dopo) o pagano al danneggiato l’importo di € 750,00 lasciando al danneggiante il compito di corrispondere il residuo.
    In ogni caso (meglio il primo che il secondo per evitare inutili discussioni tra le parti) a carico del danneggiante rimane sempre sul … gobbo l’importo di € 250,00, la franchigia appunto.
    Per chi ha sottoscritto una polizza con franchigia elevata c’è però un ulteriore aspetto negativo, anche se non frequente, in quanto potrebbe indurre l’assicuratore a non intervenire e quindi a non incaricare un perito per la valutazione del danno (risparmiando quindi sui costi) se ritiene che il danno possa rientrare nell’ambito della franchigia causando quindi, bene che vada, un allungamento dei tempi risarcitori e male che vada un contenzioso, anche antipatico, con l’assicurato che comunque è responsabile del risarcimento nei confronti del terzo danneggiato.
    Fortunatamente la polizza R.C.T. della FIAM® non ha di questi problemi perché non esiste alcuna franchigia.

Cosa è la rinuncia alla rivalsa.
    Avvenuto il danno e risarcito il danneggiato, potrebbe scattare da parte dell’assicuratore la fase di attuazione della rivalsa nei confronti dei responsabili del danno.
    Cioè a dire che l’assicuratore potrebbe voler recuperare l’importo pagato o anche parte dello stesso, chiedendolo direttamente al danneggiante.
    Questa eventualità non può accadere con la polizza FIAM® perché ben chiara in polizza esiste la cosiddetta “rinuncia alla rivalsa”.
    Infatti in questa nostra polizza RCT esiste  la condizione che afferma: “La Società assicuratrice rinuncia al diritto alla rivalsa nei confronti dei terzi responsabili”. 
    La rinuncia alla rivalsa da parte della propria compagnia di assicurazione è una clausola che comporta di solito una maggiorazione del costo del premio assicurativo, ma la sua utilità, anche se onerosa, la rende un'opzione da prendere in assoluta considerazione.
    La rivalsa infatti è un diritto previsto nel Codice Civile italiano per le compagnie di assicurazione che, dopo aver pagato il risarcimento, possono chiedere, a norma di legge, al proprio assicurato il relativo rimborso qualora sussistano gravi violazioni comportamentali.
    I danni causati in queste occasioni (incidente con un paracadutista, con ultraleggero, un elicottero, ecc.) possono essere particolarmente ingenti e perciò la rivalsa dell'assicuratore può generare elevate spese impreviste e costose.
    L’inserimento in polizza, ove non esista, della clausola di rinuncia alla rivalsa è quindi assolutamente consigliabile come una precauzione importante da prendere mentre il rinunciarvi potrebbe essere molto ma molto pericoloso, cioè a dirsi costoso.

Cosa si intende per "terzi"
    Tutti i soggetti che non rientrano nella figura del Contraente/Assicurato vengono definiti “terzi” ma non sono considerati terzi e quindi non hanno diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione, il coniuge, i genitori, i figli e i familiari conviventi dell’assicurato nonché i dirigenti/amministratori del Club assicurato.
    Nella polizza FIAM®, mediante patto esplicito e cioè con dichiarazione scritta chiara e netta, gli amministratori del Club, i suoi dirigenti, i soci, i loro familiari sono considerati terzi e quindi nel caso capitasse un danno che riguarda loro o le loro cose costoro potranno essere risarciti come se fossero degli estranei, cioè dei “terzi”.
    E’ bene, quindi, per coloro che non hanno sottoscritto il contratto FIAM® dove è ben chiara questa inclusione, controllare sempre nelle Condizioni Generali del contratto sottoscritto, che questa estensione sia esplicitamente operante.
    Ovviamente se il vostro aeromodello colpisce la vostra automobile la Compagnia di Assicurazione che vi copre per i danni di tipo aeromodellistico non potrà provvedere al risarcimento in quanto trattasi di danno a se medesimi e quindi escluso, per ragioni facilmente immaginabili, dal risarcimento.
    L’unico modo per non dover pagare questo danno è quello di avere sul proprio automezzo (impossibile su di un aeromodello) la garanzia Kasko totale (non quindi quella che vale solo quando si ha un incidente con un autoveicolo identificato) che però normalmente ha una franchigia e quindi…

4. continua
(Continuiamo a parlare di assicurazioni)

5° parte

Le tre combinazioni assicurative FIAM®

     In base a quanto spiegato nei precedenti capitoli ecco le tre combinazioni possibili che esistono iscrivendosi alla FIAM®:

   1. sottoscrizione del servizio denominato “Speciale Pacchetto Assicurativo” SPA composto da tre (3) polizze e cioè la polizza RCT, quella Infortuni e quella Difesa Legale.
     Costo annuo per singolo socio € 65,00 (sessantacinque//00) da applicare ad ogni socio del Club (qiuesto costo è in essere da oltre 5 anni).
     La polizza RCT riguarda la copertura dei danni a terzi, con massimale di
€ 7.000.000,00 (settemilioni//00) per ogni singolo socio del Club ivi compresa la Responsabilità oggettiva del Club.
     La polizza Infortuni riguarda i danni fatti a sé stessi e cioè ad ogni singolo socio di tipo permanente o la morte con massimale di € 120.000,00 (centoventimila) per il caso di invalidità permanente e di € 120.000,00 (centoventimila) per il caso di morte,
     La polizza di Difesa Legale riguarda la copertura degli eventuali costi degli avvocati, ecc. che difendono il socio del Club in caso di problemi connessi all’uso degli aeromodelli con una massimale di € 60.000,00 (sessantamila).

N.B.: La polizza Infortuni non funziona se non c’è un danno permanente al fisico del socio la cui entità deve essere certificata almeno a distanza di sei mesi dall’evento da un medico specifico, cioè a dire che tagli, escoriazioni, bruciature, ecc. non sono risarcibili in quanto non sono danni permanenti.

N.B.: la polizza RCT copre anche la responsabilità oggettiva del club e dei suoi dirigenti che, con i problemi che oggi ci sono e ci saranno sempre di più, è una garanzia fondamentale per chi si è preso la briga di dirigere/gestire il club,

   2. polizza singola RCT per il Club e per i relativi soci.  Costo annuo e per singolo socio € 50,00 (cinquanta//00)
     Questa polizza, identica a quella sopra riportata, è valida per ogni socio del Club ed ha un massimale di € 7.000.000,00 (settemilioni//00) e copre anche la Responsabilità oggettiva del Club e dei suoi dirigenti.

N.B. Non ci sono né la garanzia Infortuni né quella di Difesa Legale.

   3. La polizza per i soci Freelance. Costo annuo per ciascun socio freelance
€ 40,00 (quaranta//00).
     Questa polizza RCT è valida solo per l’aeromodellista generico (freelance) non iscritto ad un Club associato alla FIAM® ed ha un massimale di € 5.000.000,00 (cinquemilioni//00) e NON copre la responsabilità oggettiva del Club e dei suoi dirigenti in quanto è una polizza individuale.
     In questo caso non viene riconosciuto il Club ma iscritto alla FIAM® è solo il singolo aeromodellista come il termine freelance sta indicare.

N.B. non c’è la garanzia Infortuni e nemmeno quella di Difesa Legale.

Questi sono gli stessi costi che da anni rimangono tali nonostante gli aumenti nel frattempo intervenuti ed assorbiti mediante risparmi vari dalla FIAM stessa e che ovviamente sono comprensivi della quota di iscrizione alla FIAM® per l’anno sociale di pertinenza.

Quindi buoni voli con la tranquillità di essere ben coperti con le polizze FIAM®

4. fine